Certificazione vini D.O. e richiesta prelievo campioni

Certificazione vini D.O. e richiesta prelievo campioni

Il procedimento per la certificazione dei vini a D.O. è descritto nel D.M. del 12 marzo 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 03 maggio 2019.

L'impresa che intende ottenere la certificazione DOC deve effettuare il versamento previsto dal tariffario approvato dal Ministero e presentare apposita richiesta di prelievo, non prima che la partita di vino abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione.

Qualora la richiesta sia effettuata prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione vendemmiale (15 gennaio di ogni anno), è necessario presentare, insieme alla richiesta di prelievo, al CAA e al competente Organismo di Controllo, la dichiarazione preventiva contenente i dati relativi alle uve utilizzate per la produzione del vino in questione.

Il prelievo dei campioni, in 6 esemplari, è programmato ed effettuato a cura della l'Organismo di controllo.

A tal fine l'azienda richiedente il prelievo è tenuta a predisporre n. 6 bottiglie da 1 litro, in vetro di colore verde, prive di qualsiasi etichetta, con tappo a corona.

Le partite di vino, dalle quali sono stati prelevati i campioni, non possono essere rimosse dal luogo e dai recipienti ove si trovano al momento del prelievo, nel periodo compreso tra il prelievo stesso e l'ultimazione delle analisi, fatta eccezione per eventuali cause, relative alle operazioni di cantina o commerciali. In tali casi travasi o spostamenti devono essere preventivamente comunicati alla l'Organismo di controllo ed annotati nei registri di cantina.

L'esame analitico dei campioni prelevati è effettuato presso il laboratorio scelto dalla l'Organismo di controllo e riguarda i valori degli elementi stabiliti dall'articolo 26 del regolamento CE 607/2009 e quelli indicati nel disciplinare di produzione. L'esito negativo dell'analisi comporta che la partita sia dichiarata non idonea e preclude il successivo esame organolettico.

L'esame organolettico è effettuato dalla commissione di degustazione, costituita da tecnici ed esperti degustatori, un Presidente ed un Segretario. La degustazione ha luogo su campioni resi anonimi. Per ogni campione degustato il giudizio espresso può essere di idoneità, di rivedibilità o di non idoneità. Nel caso di giudizio di idoneità l'Organismo di controllo rilascia la certificazione per la relativa partita di vino.

AVVISO IMPORTANTE

Dal 1° luglio 2020 i pagamenti dovuti alla Camera di Commercio della Basilicata non potranno più essere eseguiti con bonifico bancario o bollettino di versamento su conto corrente postale, ma solo utilizzando il sistema PagoPA, in attuazione dell’art.5 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e del D.L. 179/2012.

Per l’emissione degli avvisi di pagamento inviare la richiesta alla seguente casella di posta elettronica organismocontrollopagopa@basilicata.camcom.it

Prima di inviare le  richieste di PRELIEVO per la CERTIFICAZIONE, si ricorda di:

- richiedere l'emissione dell'avviso di pagamento, comunicando l'operazione, i quantitativi e gli importi parziali e totali,  attraverso  mail all'indirizzo:  organismocontrollopagopa@basilicata.camcom.it

- effettuare la regolarizzazione dell'avviso, con il pagamento, attraverso i canali previsti dal PagoPA;

trasmettere, dopo aver effettuato il pagamento dell'avviso, i moduli di richiesta di  prelievo per la certificazione,  all'indirizzo mail  cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it in modo da avviare la procedura.

 

Le Imprese che dovranno effettuare i pagamenti potranno, in caso di necessità, contattare il seguente numero di telefono 0971/412242, il mercoledì mattina dalle 8:45 alle 13.00.