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Imprese culturali e creative

Imprese Culturali e Creative (ICC): nuova sezione speciale del Registro Imprese

L’art. 25 della legge n. 206/2023 [1] ha introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale la qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), prevedendo l’istituzione di una apposita sezione speciale del registro imprese  per la relativa iscrizione. Lo scopo della legge è la valorizzazione della cultura e della creatività quali elementi distintivi dell’identità italiana in grado di accrescere il valore sociale ed economico della Nazione.
 

Il successivo decreto interministeriale n. 402 del 25/10/2024 (decreto ICC), in attuazione dell’articolo 25, comma 6 della legge 206/2023, ha definito le modalità e le condizioni per il riconoscimento e le ipotesi di revoca della qualifica di impresa culturale e creativa, prevedendo che tale riconoscimento avvenga a seguito dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, previa istanza di parte presentata per via telematica.
 

Il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 luglio 2025,  in attuazione dell’art. 5 del suddetto decreto ICC, ha istituto l’apposita sezione speciale del registro imprese e ha dettato le disposizioni concernenti gli adempimenti per l'iscrizione nella suddetta sezione speciale, prevedendo, altresì, quale allegato al decreto l’elencazione dei codici ATECO [2]  delle attività ammissibili.
 

Infine, con il decreto direttoriale del 7 agosto 2025 il Ministero delle Imprese e del Made In Italy ha approvato le modifiche alle specifiche tecniche della modulistica da presentare al registro imprese,  al fine della presentazione delle istanze relative all’iscrizione o alla cancellazione degli enti coinvolti nella nuova sezione speciale dedicata alle imprese culturali e creative. Il decreto ha anche aggiornato le istruzioni per la compilazione della modulistica necessaria per questo adempimento (modelli S5 e I2).

Le nuove specifiche tecniche sono entrate in vigore il 30 settembre 2025, data a partire dalla quale le imprese culturali e creative possono presentare la domanda di iscrizione nella apposita nuova sezione speciale del registro imprese.

POSSONO ACQUISIRE LA QUALIFICA DI IMPRESA CULTURALE E CREATIVA   le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Requisiti soggettivi (art. 3 decreto ICC)
 

  1. gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (società di persone e di capitali, cooperative, consorzi, società consortili, società costituite all’estero);
  2.  i lavoratori autonomi;
  3. gli enti del Terzo settore, previsti dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
  4. le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e gli enti di cui al libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
  5.  le start up innovative di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Requisiti oggettivi (art. 4 decreto ICC)
 

I suddetti soggetti, per acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa devono inoltre:

  • svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia,
  • svolgere in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Possono inoltre acquisire la qualifica di ICC i soggetti costituiti in una delle forme indicate ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo ‘Requisiti soggettivi’ (art. 3, lettere a) e b) del decreto ICC), che svolgono, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Ai fini del citato decreto, si intende prevalente l’attività effettivamente esercitata dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta di riferimento, un volume di affari superiore al cinquanta per cento di quello complessivo.

Si definiscono beni culturali, i beni di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio [3], di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [4]. Si definiscono attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE O DI CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE

Per l'iscrizione nella sezione speciale, i soggetti sopra indicati, iscritti nel Registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell'attività economica (CON L’ECCEZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI CHE NON SVOLGONO ATTIVITA’ DI IMPRESA E CHE, PERTANTO, NON SONO ISCRITTI NEL REGISTRO IMPRESE), in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall'articolo 4, comma 1, del predetto decreto, presentano alla Camera di Commercio competente apposita domanda di iscrizione nella sezione speciale, attraverso ComUnica (art. 3 del d.m. 10/7/2025).

L’istanza di iscrizione (o di cancellazione) nella sezione speciale delle imprese culturali e creative deve essere presentata mediante una pratica telematica di comunicazione unica predisposta tramite l'ambiente di compilazione DIRE [5] o, in alternativa, una delle altre soluzioni di mercato aggiornate con l’ultima versione della modulistica ministeriale. Il registro imprese competente è quello in cui l’impresa ha la propria sede legale, oppure una sede secondaria o unità locale, ove si tratti di soggetto avente sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.
 

Per approfondimenti è disponibile sul  sito Unioncamere  [6]il Manuale operativo per gli adempimenti relativi alla sezione Imprese culturali e creative.

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 27 dicembre 2023 , n. 206 [1] - “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023 ed entrata in vigore l'11 gennaio 2024
  • D.I. 402 25/10/2024 Decreto del Ministero della Cultura di concerto con Il Ministero delle Imprese e del Made In Italy [7] recante “Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell’art. 25, comma 6, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206” (decreto ICC)
  • Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10/07/2025  [8]– “Registro delle imprese. Sezione speciale per le imprese culturali e creative”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 171 del 25/07/2025
  • Decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made In Italy del 7/8/2025  [8]- Approvazione delle modifiche alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come modificato, in ultimo, dal decreto ministeriale 26 maggio 2025 (Specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione della modulistica da presentare al registro imprese/rea per via telematica).

 

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Ultima modifica: Martedì 2 Dicembre 2025

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Collegamenti
[1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206
[2] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/07/25/25A04050/s
[3] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art2-com2
[4] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
[5] https://dire.registroimprese.it/
[6] https://www.unioncamere.gov.it/registro-imprese-e-semplificazione/registro-delle-imprese-e-anagrafi-camerali/nuova-sezione-speciale-delle-imprese-culturali-e-creative-icc
[7] https://media.cultura.gov.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/DECRETI/ANNO%202024/D.I.%202024/D.I.rep.%20402%20%20impresa%20culturale%20e%20creativa%20-%20art.%2025%20Made%20in%20Italy-signed.pdf
[8] https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-7-agosto-2025-aggiornamento-del-decreto-18-ottobre-2013-fedra-7-06