Domicilio digitale: come confermato nella nota Unioncamere del 2 aprile scorso, - e diversamente da quanto rappresentato in alcuni articoli di stampa e campagne pubblicitarie - non sussiste alcun termine del 30 giugno 2025 nè è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative per i soggetti che - alla data del 1 gennaio 2025 - rivestivano la carica di amministratori di imprese costituite in forma societaria che non provvedano - entro il 30 giugno 2025 - ad iscrivere il proprio domicilio digitale ai sensi dell’art. art. 1, comma 860 L. 207/2024. La norma, infatti, nulla dispone al riguardo.
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