Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con nota del 12 marzo, ha fornito indicazioni operative alle Camere di Commercio in merito all'applicazione della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che introduce l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
La nuova normativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, estende l'obbligo - preesistente per tutte le tipologie di impresa, tenute ad iscrivere il proprio domicilio digitale- anche agli amministratori delle società.
Per le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025, è previsto un termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino al 30 giugno 2025. In caso di nuova nomina o rinnovo dell'amministratore, o nomina del liquidatore, la comunicazione dovrà avvenire in tale occasione, anche se antecedente al 30 giugno 2025.
Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o che presentano domanda di iscrizione successivamente a tale data, dovranno comunicare il domicilio digitale degli amministratori al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
L'obbligo riguarda tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, con alcune specifiche esclusioni quali la società semplice (salvo per l'attività agricola) e le società di mutuo soccorso, i consorzi, le società consortili. Le reti di imprese iscritte nella sezione ordinaria ed aventi soggettività giuridica ( c.d. “rete soggetto”) sono incluse tra i soggetti obbligati.
Il termine "amministratori" si riferisce alla funzione di gestione dell'impresa e può includere i liquidatori. In caso di pluralità di amministratori, ciascuno deve comunicare il proprio indirizzo PEC.
L'indirizzo PEC dell'amministratore deve essere distinto da quello della società. Ove l’amministratore ricopra il ruolo in più imprese può utilizzare lo stesso indirizzo PEC per tutte o scegliere di avere indirizzi differenti.
L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le successive variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
La mancata comunicazione del domicilio digitale degli amministratori impedisce la conclusione dell'iter istruttorio nel caso di qualsiasi domanda e/o denuncia presentata dall'impresa. In tal caso, la Camera di Commercio sospenderà il procedimento, assegnando un termine per l'integrazione, trascorso il quale, in assenza di adempimento, la domanda sarà rigettata.
Non sono previste nuove sanzioni specifiche per la violazione dell'obbligo, ma resta applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2630 del codice civile per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.
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