Le società e i consorzi, in caso di procedura fallimentare chiusa per i motivi 3) e 4) previsti dall'art.118 del R.D. 267/1942, ove il fallimento sia stato dichiarato prima del 16 luglio 2006, potranno essere cancellate d'ufficio secondo le modalità stabilite dal Conservatore del Registro Imprese nella nota n.1 del 2021 [1]. I procedimenti di cancellazione saranno avviati mediante pubblicazione della comunicazione stessa e dell'elenco delle imprese destinatarie, per 30 giorni consecutivi, in questa sezione del sito internet camerale, in applicazione dell’art. 8 co. 3 della L. 241/1990. Con la comunicazione di avvio del procedimento sarà assegnato il termine di 15 giorni, dopo la scadenza della pubblicazione all’albo online, per l’eventuale deposito di memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.
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